Conoscere la fiscalità automotive aiuta a vendere di più.

È risultato evidente dalla lezione tenuta al Master dal dott. Nicola Forte, tra i più autorevoli commercialisti esperti in materia fiscale applicata al settore automotive. 

Come molti commerciali potranno testimoniare, succede di sentirsi dire dai clienti, con manifesta convinzione, che quel veicolo possa immatricolarsi autocarro così da ottenerne i benefici fiscali.

Addirittura alcuni sono ancora più determinati dopo aver parlato con il proprio commercialista.

Obiezioni come potenziali ostacoli in fase di negoziazione che è possibile neutralizzare solo formandosi su una materia, quella fiscale sui mezzi di trasporto, che non soltanto il legislatore ha sempre trattato a parte e spesso utilizzata come generatore di cassa, ma che è soggetta a frequenti modifiche soprattutto in punto di approvazione dell’annuale Legge di Bilancio.

Partiamo proprio dal mito della categoria veicoli commerciali fino a 3,5 tons.

È bene chiarire una volta per tutte che, in materia di detraibilità dell’IVA, è stato da tempo abolito qualsiasi riferimento al codice della strada ex D.Lgs nr. 285 del 30 aprile 1992 così da prescindere dalla classificazione dei veicoli.

Viene di fatto superato il decreto che equipara i finti autocarri alle autovetture, provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006.

Oggi un veicolo, seppure immatricolato come autocarro, viene trattato fiscalmente come autovettura se si verificano non una ma tutte e quattro le seguenti condizioni:

  1. Il codice carrozzeria riportato sulla carta di circolazione (alla voce “J.2”) deve essere “F0” (effe zero); 
  2. Immatricolazione N1;
  3. i posti (per il conducente ed i passeggeri) devono essere almeno quattro;
  4. Il rapporto tra la potenza del motore (espressa in Kilowatt) e la portata (calcolata come differenza tra la massa complessiva  del veicolo e la sua tara) deve essere uguale o superiore a 180 

In questi casi, il veicolo è considerato autovettura con tutti i limiti previsti in tema di detraibilità IVA e di deducibilità dei costi dall’imponibile lordo annuo del reddito.

Una chiarezza dovuta al fine di sgombrare il campo dalla narrazione sui cosiddetti finti autocarri.

Ma qui vogliamo esporre un altro argomento che, se ben spiegato al cliente, può rappresentare un fattore di facilitazione per la chiusura della trattativa.

Si tratta della piena detraibilità dell’IVA gravante sul costo dell’autovettura, in termini di acquisto o di pagamento del canone di noleggio, una modalità questa in crescita anche tra le piccole imprese e i professionisti, oltre che sulle spese prodotte nell’esercizio dell’auto.

Il Dipartimento delle Finanze ha precisato con la risoluzione n. 6/2008 che “devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo”.

Unica ma essenziale condizione: il corrispettivo chiesto dal datore di lavoro al dipendente deve essere considerato in linea con il valore di mercato dell’auto, questo per evitare che le parti possano accordarsi su un prezzo basso così da versare meno Iva.

Infine, vogliamo ricordare i benefici fiscali riconosciuti in caso di autovetture acquistate o noleggiate da una qualsiasi azienda e fornite in uso promiscuo al dipendente.

In questo caso, l’azienda può portare la deduzione dal 40% con limite di € 18.075 ovvero di € 3.615 annui in caso di noleggio, al 70% e senza alcun limite di spesa.

Anche in questo caso devono sussistere alcune condizioni:

  1. l’autovettura deve essere assegnata ad un dipendente e destinata in parte a scopi aziendali (trasferte di lavoro) ed in parte a scopi personali (tragitto per recarsi sul luogo di lavoro, ecc.);
  2. la durata dell’uso promiscuo deve essere superiore alla metà del periodo d’imposta. La Circolare 48/E 1998 ha chiarito che occorre un utilizzo per metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta;
  3. l’assegnazione dell’autovettura al dipendente deve essere provata con idonea documentazione (es. inserimento di particolari clausole nel contratto di lavoro). 

Da aggiungere che l’uso promiscuo trattato come fringe benefit gode della completa detassazione fino a € 1.000 senza figli a carico, soglia che raggiunge € 2.000 in caso di figli a carico. Agevolazione allungata dall’ultima Legge di Bilancio al triennio 2025-27.

Abbiamo voluto fare chiarezza solo su alcuni temi trattati dalla normativa fiscale, sufficienti per rendere evidente che la professionalità, volta ad affermare il ruolo del commerciale come consulente di riferimento del cliente in tema di mobilità, è oggi condizione essenziale per vendere e fidelizzare.